15/05/2020

L'articolo 110 bis del Decreto rilancio prevede la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, nei servizi alla persona e per lavori domestici. Dopo una lunga trattativa che ha visto contrapporsi il Movimento 5 Stelle e la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova è stato raggiunto l'accordo per regolarizzare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con documento scaduto. La misura, infatti, vale anche per chi ha permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019.

L'istanza di regolarizzazione potrà essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 per lavoratori agricoli, colf e badanti. Se italiani, la domanda andrà inoltrata all’Inps, se stranieri allo sportello unico per l’immigrazione, a patto che siano stati foto segnalati in Italia prima dell’8 marzo o abbiano fornito dichiarazione di presenza. In entrambi i casi dovrà contenere l’indicazione della durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Anche i migranti con permesso di soggiorno scaduto entro il 31 ottobre 2019 che siano già stati impiegati nel lavoro agricolo o domestico potranno chiedere in Questura un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro della durata dei sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato.

La regolarizzazione non è a costo zero. A carico del datore che sottoscrive il contratto di soggiorno è previsto un contributo forfettario di 400 euro «a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione», oltre a un ulteriore unico versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà stabilito con decreto interministeriale. Chi invece farà richiesta di permesso di soggiorno temporaneo dovrà pagare 160 euro.

Il decreto tutelerà datori di lavoro e lavoratori, ma non i cosiddetti "caporali". Nel testo si legge: "sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che abbiano presentato la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale".

Nessuno scudo penale è invece previsto "nei confronti dei datori di lavoro condannati, anche per via non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".