31/10/2024

Con la circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024 i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Politiche Agricole e del Turismo hanno fornito indicazioni operative per la presentazione delle istanze relative alle quote di lavoratori stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro, anche stagionali, nell’anno 2025.

Ricordiamo che il recente decreto-legge n. 145/2024 ha apportato alcune importanti correzioni al sistema di presentazione delle domande che si traducono in un significativo irrigidimento della procedura rispetto al passato. Queste le novità procedurali più rilevanti:

ü il click day per i lavoratori stagionali del settore agricolo relativo all’anno 2025 è unico ed è fissato per le ore 9:00 del 12 febbraio 2025;

ü ai fini della precompilazione e della presentazione dell’istanza il datore di lavoro ha l’obbligo di dotarsi preliminarmente di un domicilio digitale (PEC) iscritto in uno dei cd. “indici nazionali”:

ü per l’anno 2025 la precompilazione delle richieste relative al click day del 12 febbraio 2025 si svolge dal 1° al 30 novembre 2024, al fine di consentire alle amministrazioni competenti controlli contestuali sull’affidabilità del soggetto richiedente;

ü nel periodo 1° dicembre 2024 - 12 febbraio 2025 (data fissata per il click day), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro - in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA - esegue le verifiche relative all’osservanza dei CCNL da parte del datore di lavoro e quelle relative alla congruità delle richieste presentate. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria;

ü viene considerata irricevibile la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno per altri lavoratori stranieri richiesti. Viene altresì considerata irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto di rinvio a giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.

ü Il datore di lavoro ha l’obbligo di confermare l’interesse ad assumere entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore;

ü il contratto di soggiorno dovrà essere firmato digitalmente dal datore di lavoro e dal lavoratore (è previsto che la firma del lavoratore sia autografa) e trasmesso telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia;

ü sono state escluse dal sistema delle quote predeterminate dal decreto flussi le richieste di conversione dei permessi di soggiorno per motivi stagionali in permessi per lavoro subordinato, al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro effettivamente e regolarmente instaurati con lavoratori stagionali. Ne consegue che tali permessi potranno essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici. Tali pratiche, dunque, non necessitano di precompilazione;

ü alle istanze di nulla osta per cittadini extracomunitari provenienti da Paesi “a particolare rischio” non si applica il principio del silenzio assenso previsto dal T.U. immigrazione (20 giorni per lavoro stagionale). Il Ministero degli Esteri individua con decreto i Paesi stranieri che - pur continuando ad essere ricompresi tra quelli del decreto flussi - presentano profili di rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. In via d’urgenza, nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, vengono sospesi i visti di ingresso in Italia per i cittadini di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka per i quali è stata presentata domanda a valere sul click day per l’anno 2024;

ü fermo restando il limite massimo di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale potrà essere prorogato (e il permesso di soggiorno rinnovato) in caso di offerta di nuova opportunità di lavoro stagionale effettuata non oltre 60 giorni dal termine finale del precedente rapporto di lavoro.

Si evidenzia inoltre che su altri importanti aspetti, la circolare conferma quanto già stabilito o precisato in passato.

Ciò vale in particolare per la valutazione della capacità economica dell’impresa agricola che deve tener conto di elementi ulteriori rispetto al fatturato (volume d’affari al netto degli acquisti, aiuti comunitari documentati dagli organismi erogatori) e deve svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’INL con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 e con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle domande di nulla osta le aziende interessate sono invitate a rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.