24/06/2022

Per contrastare gli effetti del caro vita, con il c.d. Decreto Aiuti, il Governo è intervenuto introducendo una misura una tantum di € 200,00 destinata ad essere erogata a larga parte della popolazione. È previsto che a beneficiarne siano dipendenti, pensionati, disoccupati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza, collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori autonomi – anche occasionali – e liberi professionisti.

In attesa della conversione in legge del c.d. Decreto Aiuti e che l’INPS fornisca gli attesi chiarimenti, l’erogazione avverrà in modo diverso a seconda di chi ne sia il beneficiario.

LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti – non importa la categoria – l’erogazione del bonus spetta al datore di lavoro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)  il lavoratore deve essere in forza nel mese di luglio 2022;

b)  il lavoratore deve avere avuto, nel primo quadrimestre 2022, un imponibile fiscale mensile non superiore a € 2.692,00 e quindi aver beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8%;

c)  nel caso il lavoratore intrattenga più rapporti di lavoro, il bonus compete una sola volta. È il lavoratore a scegliere a quale datore di lavoro chiedere il versamento;

d)  il bonus non spetta ai lavoratori che percepiscano trattamenti pensionistici o siano percettori del reddito di cittadinanza;

e)  per i lavoratori part-time, il bonus spetta per intero e non è ridotto in proporzione alle ore di lavoro svolte;

f)  il bonus spetta automaticamente previa dichiarazione che ciascun lavoratore deve obbligatoriamente consegnare sottoscritta al proprio datore di lavoro.

PENSIONATI

Il bonus spetta automaticamente a tutti i pensionati che posseggano congiuntamente i seguenti requisiti:

1.    essere residenti in Italia;

2.    percepire un trattamento pensionistico con decorrenza entro il 30.06.2022;

3.    essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF non superiore a € 35.000,00 per il 2021.

Per questa categoria di beneficiari non è necessario proporre alcuna domanda ma il bonus sarà accreditato direttamente in pensione.

LAVORATORI DOMESTICI

Il bonus compete ai lavoratori domestici che intrattengano un rapporto di lavoro domestico al 18.05.2022. In questo caso, la misura una tantum è erogata dall’INPS a domanda del lavoratore.

PERCETTORI DI DISOCCUPAZIONE

Ai percettori di trattamenti previdenziali legati allo stato di disoccupazione – NASPI, DIS-COLL, disoccupazione agricola – l’indennità è riconosciuta direttamente dall’INPS. Si attendono, però, i chiarimenti dell’Istituto per coloro che, pur percependo la disoccupazione agricola, siano stati assunti come operai agricoli nel mese di luglio 2022.

CO.CO.CO.

Il bonus è erogato dall’INPS, su domanda, solo ai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano i seguenti requisiti:

·    siano iscritti alla Gestione separata;

·    non percepiscano alcun trattamento pensionistico;

·    non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

·    non abbiano percepito, per l’anno 2021, un reddito rilevanti ai fini IRPEF superiore a € 35.000,00

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ED INTERMITTENTE

Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno cinquanta giornata, l’indennità è corrisposta, su domanda dall’INPS, sempreché non si sia percepito un reddito ai fini IRPEF superiore a € 35.000,00 per l’anno 2021. Per questa categoria di beneficiari, si attendono tuttavia chiarimenti da parte dell’INPS.

TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Ai percettori del reddito di cittadinanza, il bonus è riconosciuto direttamente dall’INPS. Si ricorda che l’indennità non spetta nel caso in cui all’interno del nucleo vi sia altro componente che benefici del bonus in questione. Anche, per quest’ultimo aspetto, si attendono i chiarimenti dell’INPS.

LAVORATORI AUTONOMI e PROFESSIONISTI

Per queste ultime due categorie, tra cui vi sono anche i coltivatori diretti e gli IAP, il c.d. Decreto Aiuti rimanda ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro.