31/01/2020

Il recente Decreto n. 124 del 2019, convertito nella Legge n. 157 del 19/12/2019, ha introdotto nuovi adempimenti per le imprese che affidano il compimento di una o più opere o servizi a terzi, mediante contratti di appalto o subappalto o simili. Le nuove norme si applicano quando l'importo complessivo annuo è superiore a € 200.000, e quando vengono utilizzati prevalentemente manodopera presso la sede del committente e beni strumentali che siano di proprietà del medesimo committente (si tratta quindi di casi molto specifici).

Gli adempimenti posti a carico dell'impresa committente sono numerosi: va richiesto all'impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'opera/servizio. L'impresa appaltatrice deve trasmettere al committente – con riferimento alla prestazione affidatale - anche un elenco dei lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro, e della retribuzione. In pratica, il committente deve verificare la correttezza degli adempimenti relativi ai dipendenti e, in caso di irregolarità, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatore e darne comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

Solo nel caso in cui l'impresa appaltatrice dichiari di essere in attività da almeno 3 anni, ed in regola con gli obblighi dichiarativi e di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a € 50.000, il committente è esonerato dal richiedere i dati di cui sopra. È però necessaria una specifica certificazione, con un modello che deve ancora essere predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Al committente che non chiede copia delle ritenute versate né sospende il pagamento di eventuali corrispettivi in caso di irregolarità, si applica la stessa sanzione irrogata all'impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi sulle ritenute.

Si precisa che queste disposizioni si applicano per le ritenute operate a decorrere da gennaio 2020 (versamenti eseguiti a febbraio 2020) anche per contratti stipulati prima del 1/1/2020.