13/06/2021
Per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il Governo - in via transitoria e in attesa dei decreti attuativi che definiranno l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale - ha introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori a favore di tutte quelle famiglie che finora erano escluse dalla percezione degli ANF.
Pertanto, interessati a richiedere l’assegno temporaneo per i figli minori sono le famiglie di:
- lavoratori autonomi (CD/IAP, Art, Comm.);
- soggetti inattivi/disoccupati o incapienti;
- percettori di Reddito di cittadinanza, che lo riceveranno senza dover presentare alcuna domanda.
L’assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno o essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico fino al compimento dei 18 anni d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- Isee, in corso di validità, non superiore a 50 mila euro, secondo le tabelle riportate nel decreto legge.
La domanda va presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 in via telematica direttamente dal cittadino con il suo SPID o attraverso il Patronato, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Istituto, purtuttavia per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito sull’IBAN indicato dal richiedente o mediante bonifico domiciliato.
In caso di nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza, non sarà necessario presentare domanda e l’assegno temporaneo per figli minorenni andrà a cumularsi e verrà erogato d’ufficio dall’INPS con le stesse modalità di erogazione del RdC.
Per informazioni rivolgersi al Patronato Enapa 0425 204422 rovigo@enapa.it