30/05/2025
L’Inps, con la circolare n. 94 del 21 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla soccida, un contratto agrario di tipo associativo - disciplinato dagli artt. 2170 e seguenti del codice civile - piuttosto diffuso nel settore dell’allevamento, e segnatamente in quello avicolo, in forza del quale il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento di una certa quantità di bestiame al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.
La circolare è frutto della pressante azione della Confagricoltura nei confronti del Ministero del Lavoro e dell’INPS, volta ad ottenere la pubblicazione di un atto amministrativo esplicativo di questa particolare tipologia contrattuale, anche allo scopo di risolvere il significativo contenzioso sorto in merito all’inquadramento previdenziale delle aziende che hanno in essere un rapporto di soccida, con riferimento sia al soccidante (proprietario dei capi) che al soccidario (allevatore).
Finalmente viene riconosciuta chiaramente la natura agricola dell’attività svolta dagli imprenditori in esecuzione del contratto di soccida.
Dopo aver passato in rassegna le diverse tipologie di soccida, quella “semplice” (art. 2171 c.c.), quella “parziaria” (art. 2182 c.c.) e quella “con conferimento di pascolo” (art. 2186 c.c.), la circolare INPS si sofferma in particolare sulla “soccida monetizzata”, una variante contrattuale particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica che prevede, in luogo della divisione in natura dell’accrescimento del prodotto (capi allevati) al termine del ciclo di allevamento, l’acquisizione da parte del soccidante dell’intero bestiame accresciuto, a fronte della liquidazione in denaro della quota spettante al soccidario.
L’Istituto richiama in proposito alcuni precedenti pronunciamenti del Ministero delle Finanze (circ. n. 32/1973 e n. 48/1995) e dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 134/2024), che avevano affrontato, per quanto di loro competenza, la questione della natura giuridica del passaggio fisico degli animali tra le parti contrattuali nella fase costitutiva ed estintiva del contratto di soccida che, secondo le predette amministrazioni, non si può configurare come un atto traslativo della proprietà, neanche nel caso di soccida monetizzata in cui la somma liquidata al soccidario è corrisposta a titolo di assegnazione della quota-parte del ricavato dalla vendita dell’accrescimento.
Rifacendosi a tale assunto, la circolare INPS fornisce a sua volta criteri per la risoluzione del recente contenzioso previdenziale che si era incentrato in particolare sull’inquadramento contributivo del soccidante.
Alcuni ispettori INPS ne avevano, infatti, disconosciuto l’inquadramento nella gestione contributiva agricola, in quanto ritenevano che la monetizzazione dell’accrescimento rappresentasse non una forma di ripartizione del prodotto, ma una forma di “acquisto” dello stesso sul mercato, con conseguente perdita della natura agricola delle successive attività connesse (prima trasformazione, vendita, etc.), per prevalenza di prodotto acquisito sul mercato rispetto a quello di produzione propria.
Le precisazioni fornite dalla circolare superano questa impostazione, ribadendo – in linea con i chiarimenti delle amministrazioni tributarie – che l’acquisizione da parte del soccidante del prodotto accresciuto non può essere qualificato come acquisto sul mercato, nemmeno nell’ipotesi di soccida monetizzata, risultando in definitiva “irrilevante al fine della valutazione della sussistenza o permanenza del requisito di prevalenza”.