28/03/2021

L’articolo 19 del decreto sostegni estende l’esonero contributivo al mese di gennaio 2021.

Il precedente D.L. 137/2020, convertito nella Legge 176/2020, aveva previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, per i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura per i mesi di novembre e dicembre 2020.

L’esonero contributivo compete anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti per i contributi previdenziali corrisposti come lavoratori autonomi.

I settori oggetto dell’esonero contributivo sono quelli contenuti nel precedente decreto:

01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;

02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;

03 Pesca e acquacoltura;

11.02.10 Produzione di vini da tavola e VQPRD

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali;

11.05.00 Produzione di birra;

46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;

46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante;

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;

82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Come sempre L’INPS dovrebbe ricalcolare le somme e adottare le procedure per presentare le richieste di esonero.