05/04/2020

Con la circolare n. 8/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, tra le altre cose, in merito all’erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti - con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro - che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63 del decreto-legge n. 18/2020)

Si segnalano qui di seguito le principali indicazioni ivi contenute in merito all’incentivo dei 100 euro per i lavoratori dipendenti (paragrafo n. 4 della circolare):

  • al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del bonus spettante occorre verificare il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili secondo le previsioni contrattuali (4.1.);
    • non rientrano nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus:
    • le giornate di ferie e, di malattia, nonché le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di retribuzione (4.4);
  • le giornate svolte in smart working (lavoro agile), ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici (4.5);
  • l’incentivo può essere erogato a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020 (4.7)