10/03/2023
Entro il 16 marzo i datori di lavoro “sostituti d’imposta” devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per l’anno 2022.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata può, invece, essere effettuata entro il 31 ottobre 2023, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023).
Il riquadro relativo ad «Altri Dati» si è arricchito dei dati relativi ai buoni carburante o ad analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro. Va inoltre indicata la quota delle erogazioni e dei compensi in natura per i quali il Dl 176/2022 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, se di importo non superiore o uguale a 3mila euro.