06/05/2022

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha previsto dal 1° gennaio 2022, ulteriori 3 mesi di indennità a decorrere dalla fine del periodo di maternità a favore delle seguenti lavoratrici autonome:
- Lavoratrici iscritte alla Gestione separata
- Lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (coltivatrici dirette, IAP, artigiane e commercianti)
- Libere professioniste non gestite dall’Inps ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza.
Per richiedere questi ulteriori 3 mesi è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità sia inferiore a 8.145 euro (da rivalutare annualmente in base all’indice Istat).
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. E’ inoltre necessaria la regolarità contributiva per tutto il periodo di fruizione dell’indennità.
L’indennità prevista a favore della lavoratrice autonoma spetta anche al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’Inps, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Nel caso di fruizione di questi ulteriori tre mesi di maternità obbligatoria, il congedo parentale, pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione), potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.
La domanda, da presentare in modalità telematica direttamente dal cittadino con il proprio Spid oppure tramite il patronato, potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa (in quanto la procedura sul sito è stata rilasciata solo da qualche giorno), ma l’estensione della tutela della maternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo oppure successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.