28/01/2022

Con il comma 988 della legge di bilancio viene data soluzione ad una problematica, più volte segnalata da Confagricoltura, riguardo al rispetto della regola della prevalenza, ex art. 2135 del c.c., nei casi di calamità naturali che pregiudicano in tutto o in parte le produzioni agricole. Com’è noto, a norma del predetto comma 3 dell’art. 2135, sono considerate attività connesse quelle di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione, effettuate dall’imprenditore agricolo, che abbiano ad oggetto prevalentemente i propri prodotti. Pertanto, in caso di calamità naturali che pregiudicano i raccolti riesce estremamente difficile se non impossibile osservare tale condizione, con il rischio di pesanti effetti in ordine al mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di applicazione della normativa fiscale e previdenziale di settore.

Con la disposizione in esame, dunque, si dispone che “gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 102/2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.