24/06/2023

L’art. 39 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, ha innalzato di 4 punti percentuali la riduzione sulla quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori introdotta dall’ultima legge di bilancio per l’anno 2023. Conseguentemente la già menzionata riduzione, per i soli periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, sarà pari al:
6% (anziché 2%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di 2.692 euro (pari ad una retribuzione annua di 35.000 euro);
7% (anziché 3%) se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di € 1.923 euro (pari ad una retribuzione annua di 25.000 euro).
Con messaggio n. 1932 del 24-05-2023 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della citata novità. Nell’evidenziare che le modalità sono analoghe a quelle stabilite dall’Istituto per la misura già in vigore dal 1° gennaio (sia con riferimento ai datori di lavoro che operano col sistema UniEmens, sia per quelli che operano con l’UniEmens-PosAgri), l’INPS conferma la non applicabilità dell’innalzamento della riduzione sulla tredicesima mensilità, espressamente prevista dal citato art. 39 del decreto-legge n. 48/2023.