07/01/2023
Il pagamento della pensione di gennaio è avvenuto con valuta 3 gennaio.
L'aumento di perequazione automatica per l'anno 2022, già attribuito alle pensioni in via provvisoria nella misura dell’1,7%, è stato stabilito in via definitiva nella misura dell’1,9%. Il relativo conguaglio, pari allo 0,2%, è stato già applicato sulle pensioni interessate sulla rata del mese di novembre 2022, come previsto dal cosiddetto “Decreto Aiuti bis”, o, in alcune circostanze residuali, sul rateo del mese di dicembre 2022. L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2023 è pari al 7,3%.
Poiché nel disegno di legge di Bilancio 2023 sono previsti interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo (pari a 2.101,52 euro).
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore a questo limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile al momento di approvazione della norma.
Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo per l’anno 2023, è possibile consultare la circolare INPS 22 dicembre 2022 n. 135.
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative all’anno 2022 (addizionale regionale e comunale a saldo e IRPEF) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche. Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.
Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.