12/06/2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 21/2020, di conversione del Decreto Legge n. 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” che ha disciplinato, a decorrere dal 1° luglio 2020, la riduzione del cuneo fiscale per redditi fino a 40.000 euro. Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in attuazione di una disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019).
La legge di conversione in commento abroga dal 1° luglio 2020 la disposizione che disciplina il cd “Bonus Renzi”, che fino al 30 giugno 2020 riconosce ai percettori di un reddito fino a 24.600 euro una integrazione di 80 euro al mese in busta paga. Dal 1° luglio 2020 il legislatore realizza la riduzione del cuneo fiscale attraverso due misure applicabili in relazione all'importo complessivo annuo del reddito da lavoro dipendente percepito: un trattamento integrativo al reddito e una ulteriore detrazione fiscale. Tramite il trattamento integrativo del reddito ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro, è riconosciuta in busta paga una somma a titolo di integrazione del reddito di importo (complessivo) pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021 (equivalenti a 100 euro al mese in busta paga). Rispetto al “Bonus Renzi”, viene quindi ampliata la platea dei beneficiari del trattamento integrativo (mediante l’innalzamento dei limiti reddituali fino a 28.000) e incrementato l’importo in busta paga (che da 80 euro mensili passa a 100 euro). Con la seconda misura, invece, ai lavoratori con redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro è riconosciuta un’ulteriore detrazione di lavoro dipendente e assimilato, che decresce gradualmente fino ad azzerarsi all’aumentare del reddito. Nello specifico, per i redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, l’ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo (480 euro complessivi) più una parte variabile, che decresce all’aumentare del reddito. Per la fascia reddituale che va da 35.000 euro e fino a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione è costituita esclusivamente da un importo variabile, che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro. Il riconoscimento del beneficio è automatico: il sostituto di imposta attua la ripartizione dello stesso tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza effettiva del trattamento integrativo e della ulteriore detrazione fiscale. Se in sede di conguaglio il beneficio non si rivelasse spettante, il sostituto provvederà al recupero del relativo importo.