24/04/2020
Si informa, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, che sia INAIL che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in attuazione dell’articolo 15 del D.L. 18/2020 hanno pubblicato rispettivamente un primo elenco di DPI e di mascherine chirurgiche validati in deroga alle vigenti disposizioni.
Si ricorda che l’articolo 15 del D.L. 18/2020 ha introdotto una procedura straordinaria di validazione in deroga alle vigenti disposizioni per l’immissione in commercio di DPI e mascherine chirurgiche che si conclude con un parere di INAIL nel caso dei DPI e con un parere dell’ISS per le mascherine chirurgiche. La deroga prevista alla procedura ordinaria di certificazione dei prodotti riguarda soltanto la tempistica e non gli standard tecnici e di qualità degli stessi.
Nell’elenco di DPI validati da INAIL alla data del 23 aprile 2020 vengono indicati i prodotti, i produttori, gli importatori, la Regione/Nazione di riferimento e la foto. [1]
L’elenco fornito dall’ISS, invece, rappresenta lo stato di aggiornamento al 22 aprile 2020 del processo di validazione e vengono indicati per ciascun produttore gli estremi delle autorizzazioni finali di ciascun prodotto relative alla produzione, alla commercializzazione e utilizzo secondo gli scopi dichiarati dal produttore (penultima colonna del documento).
Questi elenchi contengono, dunque, utili riferimenti per l’approvvigionamento dei DPI e delle mascherine chirurgiche.
Infine, si coglie l’occasione per ricordare sul tema che:
· l’articolo 16 del D.L. 18/2020 prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, 31 luglio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Inoltre, fino al predetto termine tutti gli individui, non solo i lavoratori, presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;
· l’Ordinanza 9 aprile 2020 (GU n. 96 del 10 aprile 2020) consente la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, e dispone che la vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima;
· nel sito INAIL[2] sono pubblicati documenti informativi sull’uso corretto dei dispositivi.