29/11/2019
Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno impiegato lavoratori somministrati nel corso dell’anno 2019 saranno obbligati ad inviare apposita comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali della propria categoria di appartenenza.
La comunicazione dovrà contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione;
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati e mai i loro nominativi.
L’invio potrà avvenire a mezzo:
- fax;
- raccomandata a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).
Sarà prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 e 1.250 euro:
- sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti;
sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione