22/05/2020
L’Inail promuoverà interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al RI o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali per l’acquisto di:
• apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
• dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
• apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
• dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
• dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.
Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L’attuazione di quanto sopra avverrà con Bando di Invitalia.
Si ricorda che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa." Ciò è quanto ha chiarito l'Inail in merito alla questione in discussione anche se, ad avviso della Confagricoltura, è necessaria una chiara espressione normativa che escluda dalla responsabilità civile e penale il datore di lavoro che ha correttamente ottemperato alle norme e ai protocolli sulla sicurezza.