02/08/2024

Con messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 l’Inps ha fornito istruzioni operative relativamente al trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, in caso di emergenza climatica.

La legge n. 101/2024 al c.1 dell’art. 2-bis (c.d. “decreto Agricoltura”), ha replicato la misura straordinaria, già adottata dal decreto-legge n. 98/2023, con lo scopo di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore) favorendo e ampliando l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 luglio 2024) e fino al 31 dicembre 2024.

Non è necessario che l’attività sia completamente sospesa nella giornata, ma è sufficiente anche una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero per poter accedere al trattamento di integrazione salariale agricolo per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI).

È opportuno evidenziare che la misura in commento, pur essendo stata emanata per fronteggiare l’emergenza caldo di questo periodo, riguarda più genericamente “eccezionali situazioni climatiche” che potrebbero verificarsi fino al 31 dicembre 2024.

Con il messaggio INPS vengono dunque indicate le modalità di presentazione della domanda CISOA. In particolare, i datori di lavoro, per poter usufruirne, devono:

·         presentare la domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione” entro il termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione. Le domande saranno autorizzate direttamente dall’Istituto territorialmente competente;

·         denunciare le giornate di lavoro parziale per emergenza climatica nell’UniEmens-Posagri, secondo le istruzioni dettagliatamente indicate dal messaggio INPS;

·         retribuire il lavoratore per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata (l’integrazione salariale per il restante orario di lavoro viene direttamente corrisposta dall’INPS al lavoratore interessato);

·         presentare l’apposito modello “SR33” per consentire il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS al lavoratore.

L’INPS precisa che le giornate di integrazione salariale per riduzione parziale dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA e sono considerate lavorate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro, limite minimo occupazionale, richiesto per poter usufruire della CISOA.

Si evidenzia, infine, che il messaggio INPS n. 2735/2024 in commento (nonché il mess. n. 2736 del 26 luglio 2024 che si allega) chiarisce che, qualora la sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo riguardi l’intera giornata di lavoro, sarà possibile usufruire della CISOA per “avversità atmosferica”, secondo le ordinarie regole e modalità.