24/01/2021

La vigente stesura del comma 2 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020, poi convertito nella legge 27/2020 e ripetutamente modificato si applica, testualmente, a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. La validità di detti documenti, se in scadenza nel periodo compreso fra il 31/01/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è prorogata per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.  Poiché questo è stato procrastinato fino al 30 aprile 2021, i documenti che possono rientrare nelle definizioni dell'art. 103, comma 2, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.  Viene quindi da chiedersi se la proroga riguardi anche gli attestati dei corsi di formazione che abilitano gli addetti allo svolgimento degli incarichi previsti dal d. Lgs. 81/2008, ovvero i documenti attestanti l'idoneità delle attrezzature di lavoro.

 In mancanza di uno specifico decreto il Ministero del lavoro ha preferito rispondere a tali interrogativi sul proprio sito Internet, nella parte dedicata alle domande più comuni (FAQ).

 

Formazione degli addetti

            Il Ministero ha premesso che la modalità di formazione preferibile in questo momento sia quella a distanza; ove ciò non sia possibile, come nel caso dell'istruzione pratica, bisogna rispettare le prescrizioni del C.T.S. della Protezione Civile del 28/05/2020, di cui si allega copia.

            La formazione in videoconferenza è ammessa, per la parte non pratica, esclusivamente in modalità sincrona (on line), sia per verificare l'effettiva presenza, sia per mantenere l'interazione fra allievi e docenti con domande e risposte in tempo reale.

            Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, la sospensione non impedisce di continuare l'attività lavorativa, in coerenza con il principio introdotto dall'art. 103, fermo restando l'obbligo di completare la formazione non appena termina lo stato di emergenza.

            Ciò non vale, invece, per la formazione di base (ex novo), come nel caso di acquisizione di nuovo personale o nuovi macchinari, ovvero di cambio di mansioni: in tali situazioni la formazione non può essere sospesa, perché pregiudizievole per la sicurezza dell'operatore.

 

Verifiche periodiche

            Le verifiche riguardano le attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, descritte nell'Allegato VII: per quanto può interessare le categorie rappresentate, possono essere:

·       apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, non azionati a mano;

·       gru a braccio estensibile (come quelle montate su autocarri o rimorchi);

·       carrelli elevatori a braccio telescopico;

·       paranchi e carri ponte;

·       piattaforme elevabili;

·       estrattori centrifughi per acque di vegetazione.     

            L'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo il Ministero del lavoro, non può essere sospesa, in quanto il collaudo non dà luogo ad un provvedimento di natura abilitativa rilasciato da un ente pubblico.

            Benché tale motivazione non sia del tutto pertinente, è piuttosto la natura della verifica a non rientrare fra le previsioni dell'art. 103, trattandosi di un adempimento obbligatorio del datore di lavoro, volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.