03/01/2025
Come già comunicato in precedenza, a partire dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore obbligo di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) per le locazioni brevi e le strutture ricettive in Italia. Questo codice, introdotto dal decreto-legge 145/2023, mira a contrastare l’abusivismo nel settore turistico, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza.
Il C.I.N. è un codice univoco assegnato a ogni immobile destinato a locazioni brevi o finalità turistiche, comprese le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (es. agriturismi). L’obbligo riguarda sia i proprietari che affittano immobili per brevi periodi, sia i gestori di strutture ricettive. Il codice deve essere richiesto tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), accessibile sul portale del Ministero del Turismo.
Torniamo sull’argomento perché la Regione Veneto lo scorso 20 dicembre ha pubblicato nel BUR il Regolamento regionale 16 dicembre 2024 n.6, contenente le modalità di rilascio del codice C.I.R. e le modalità di esposizione del C.I.N.. Tutti gli agriturismi, con attività di ospitalità in alloggi o spazi aperti sono interessati alle disposizioni che di seguito riassumiamo.
Assegnazione C.I.R.
1. A ciascuna struttura agrituristica classificata e registrata in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS1000 un C.I.R., visibile nella scheda anagrafica delle strutture (tutti gli agriturismi in attività dovrebbero possederlo).
2. Il titolare della struttura agrituristica accede alla piattaforma ROSS1000 per la comunicazione alla Regione dei dati statistici di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
3. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, il codice in lettere "AGR" identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura.
Acquisizione del C.I.N.
I titolari delle aziende che hanno il C.I.R. per ciascuna struttura agrituristica accedono alla banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR), secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, al fine di integrare i dati mancanti relativi alla propria struttura ed ottenere il C.I.N. dal Ministero.
Esposizione del C.I.N. delle strutture agrituristiche su targa affissa all'ingresso
1. Il C.I.N. delle strutture deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno della struttura, preferibilmente nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione assegnata alla stessa.
2. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincoli.
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno della sede della struttura di carattere normativo e amministrativo, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili nella pulsantiera presso l'ingresso esterno della sede della struttura.
5. Nel caso di mancata esposizione del C.I.N. l’azienda sarà oggetto di sanzione.
6. Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività della struttura il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede.
Dal 1° gennaio 2025 è quindi obbligatorio esporre il C.I.N. in ogni annuncio pubblicitario, sia online che offline, e all’esterno dell’immobile. La mancata acquisizione o esposizione del C.I.N. comporta sanzioni amministrative:
- Mancata attivazione del C.I.N.: multe da 800 a 8.000 euro.
- Omessa esposizione del C.I.N.: sanzioni tra 500 e 5.000 euro.
Ricordiamo, che nelle citate disposizioni relative al CIN sono contenute anche delle norme in materia di sicurezza che gli immobili destinati a locazioni brevi e ad attività extra-alberghiere devono rispettare, quali la presenza di estintori a norma di legge ben visibili, la segnaletica di sicurezza e le istruzioni di emergenza con relative planimetrie. Oltre i 25 posti letto è previsto inoltre l’invio della SCIA antincendio. Invece, diversamente dalle locazioni turistiche, per gli alloggi agrituristici non è contemplato l’obbligo d’installazione di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.
Tornando al CIN, la legge di Bilancio del 2025 prevede importanti novità per i risvolti che potrebbe avere anche in tema di accertamento fiscale. Sarà un tema che affronteremo nella prossima newsletter, dopo aver approfondito l’argomento.