26/07/2024
Anche le aziende agrituristiche con posti letto devono adottare il Codice identificativo nazionale (Cin) delle strutture ricettive turistiche con il conseguente inserimento nella relativa Banca dati nazionale.
Il nuovo sistema è previsto dalla normativa statale alla quale il Veneto si è uniformato con la legge n. 13/2024.
Il Cin regionale viene quindi sostituito dal nazionale e di conseguenza cambiano anche le sanzioni, che ora sono quelle fissate dalla norma statale. Quindi la mancanza di Cin e la non esposizione dello stesso (non solo nelle strutture di accoglienza ma anche nelle comunicazioni pubblicitarie) sono punite rispettivamente con il pagamento di una somma da 800 a 8.000 euro e da 500 a 5.000 euro.
L’obiettivo è la trasparenza del mercato dell’offerta turistica, garantendo la correttezza della concorrenza, la tutela del consumatore e l’uniformità nella gestione dei dati.
Ricordiamo che per ottenere il CIN il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura. Per i locatori la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta, inoltre, la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali come sopra definite, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Sono stabiliti una serie di obblighi quali l’esposizione del Cin all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici. Correlativamente è disegnato un regime sanzionatorio ad hoc, che però non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata, attraverso gli organi di polizia locale, provvede alle funzioni di controllo, verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative.