15/11/2024
Con la legge 2 novembre 2024 n. 271 la Regione Veneto ha modificato l’articolo 16 della L.R. 10 agosto 2012 n. 28 che regolamenta l’attività agrituristica inserendo la possibilità di ampliamenti degli edifici per adeguamenti tecnologici, igienico sanitari e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Riportiamo di seguito il contenuto del nuovo comma 4 ter.
"Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 % del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici
esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.".