19/07/2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso un’importante nota (n. 5486 del 16 luglio 2024) in merito alla questione del corretto inquadramento previdenziale delle imprese agricole che svolgono attività agrituristica, anche alla luce di alcune novità normative intervenute.

Si mettono in evidenza i contenuti innovativi del provvedimento che riguardano due diversi aspetti:

1.      rilevanza disciplina regionale sulle attività agrituristiche. L’INL accoglie la tesi di Confagricoltura in merito al rapporto tra normativa nazionale e legislazione regionale in materia di agriturismo. Ed infatti la nota ricorda che la disciplina generale dell’agriturismo (dettata dalla legge n. 96/2006) è integrata dalla normativa regionale, sulla base dell’apposita delega riconosciuta alle regioni dalla legge nazionale citata che affida a tali enti il compito di definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole (che devono rimanere prevalenti) e di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (peraltro rilasciato dalla regione stessa). La valutazione del rapporto di connessione – precisa l’INL – non può dunque prescindere dai criteri definiti dalla legislazione regionale nonché dalla circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle Regioni;

2.      lavoratori addetti all’agriturismo. La nota dell’INL illustra le novità introdotte dall’art. 68 del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. DL Sostegni Bis) che ha modificato la disciplina dell’agriturismo disposta dalla Legge n. 96/2006 in relazione alla valutazione del rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola, con riferimento al tempo-lavoro. Tale norma, come noto, ha infatti precisato che i lavoratori addetti all’attività agrituristica – che ai sensi dell’art. 2, c. 2, della legge n. 96/2006 erano già considerati agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale – “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”.

Sulla base di tali premesse, l’INL chiarisce che gli accertamenti relativi al rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica devono tener conto dei criteri stabiliti in proposito dalla legislazione regionale.  Nel Veneto, con la Legge regionale n.28/2012, modificata dalla LR n.23/2022, ai fini del rapporto di connessione è stato mantenuto il criterio del tempo lavoro, per cui continua ad essere verificata la prevalenza, in termini di tempo-lavoro, dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica.