13/06/2021
L’articolo 68 del Decreto Sostegni Bis contiene una norma che effettua una importante precisazione riguardo alla disciplina dell’agriturismo, con particolare riferimento ai lavoratori addetti a tale attività.
La legge nazionale sul settore agrituristico (legge n. 96/2006) già precisava che gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica “sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale”.
Il Decreto Sostegni bis stabilisce che tali lavoratori devono essere “considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”. Come diretta conseguenza di tale impostazione, viene di fatto modificata la citata legge 20 febbraio 2006, n. 96 sull’agriturismo.
In altre parole viene eliminata, nell’ambito della previsione normativa che demanda alle regioni la definizione dei criteri che consentano di stabilire se l’attività agrituristica abbia (o meno) dimensioni tali da essere considerata “connessa” a quella principale, l’indicazione espressa dell’elemento del tempo di lavoro ad essa dedicato.
È evidente che se questa disposizione rimanesse tale in sede di conversione del DL si dovrà adeguare la legislazione regionale che attualmente disciplina la materia della connessione.
“Se non si interviene subito per modificare la norma si rischia di consentire comportamenti difformi nelle varie regioni, creando disparità e confusione” ha detto il presidente di Agriturist Augusto Congionti. Per armonizzare il territorio la prima legge quadro sull’agriturismo aveva individuato il criterio guida del tempo lavoro, cioè quello necessario allo svolgimento dell’attività, agricola e agrituristica. Questo principio, adottato e riconosciuto dalle regioni, era riuscito a rendere omogenea l’attività sul territorio nazionale, chiarendo pure i rapporti tra imprese agrituristiche e pubblica amministrazione. Quindi, per Agriturist, il tempo di lavoro rappresenta il parametro che si deve continuare ad utilizzare per valutare il rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica.