24/01/2025

Le imprese agricole che svolgono attività di trasformazione e commercializzano all’ingrosso più del 50% della propria merce sono interessate al finanziamento dei controlli sanitari ufficiali. Per commercializzazione all’ingrosso si intende la vendita non a consumatore finale.

Lo prevede il decreto legislativo 32/2021 che ha innovato le modalità per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali.

Per la corretta applicazione della tariffa forfettaria, l’azienda deve presentare all’Ulss un’autodichiarazione entro il 31 gennaio, utilizzando il modulo che alleghiamo. Se non ci sono state variazioni rispetto alla dichiarazione presentata in precedenza non è necessario ripresentarla. La dichiarazione dev’essere invece presentata se l’attività è iniziata nel 2024 o se ci sono state le seguenti variazioni rispetto al passato: subentro, cessazione, passaggio a una distribuzione al dettaglio, distribuzione all’ingrosso inferiore al 50%.

La tariffa annua varia da 200 a 800 euro in base alla categoria di rischio attribuita dall’Ulss.

L’indirizzo al quale inviare l’autodichiarazione, per l’Azienda Ulss 5 Polesana è  protocollo@aulss5.veneto.it
oppure PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it  

Quali attività sono interessate

Le attività interessate sono elencate nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto legislativo 32/2001, in allegato.

Sono interessate per esempio: le aziende con lavorazione di frutta e ortaggi; la produzione di bevande di frutta e ortaggi; la produzione di bevande alcoliche; la lavorazione di cereali, semi, legumi; la produzione di pasta, pane e prodotti da forno: la lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne.

 Sono senz’altro escluse dal pagamento delle tariffe le aziende che effettuano la produzione primaria e le operazioni associate, che sono definite dal decreto legislativo 32/2001 all’articolo 1, primo comma lettere b), c) e d):

b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell’immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;

c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:

1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;

3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;

d) è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad

altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

Link alla pagina dell’Ulss 5:

https://www.aulss5.veneto.it/Controlli-Ufficiali-Reg-UE-6252017-e-relativi-Finanziamenti-DLgs-322021

 

 

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