07/03/2021
È stato firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), valido a partire dal 6 marzo e fino al 6 aprile 2021; da lunedì 8 marzo il Veneto è ZONA ARANCIONE.
Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). Solo la Sardegna è in zona bianca.
SCUOLA
Zone rosse - Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle - I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI
Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
SERVIZI ALLA PERSONA
Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
Bologna e Modena sono entrate in zona rossa, Reggio Emilia, Cesena, Rimini e Ravenna in arancione scuro, Ferrara, Forlì, Parma e Piacenza in zona arancione.
MISURE DI CONTENIMENTO DEI CONTAGI
Dispositivi di protezione
Su tutto il territorio nazionale è fatto obbligo di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando sia garantito l’isolamento da persone non conviventi. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, i soggetti che svolgono attività sportiva. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio, quali il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’igiene costante e accurata delle mani.
Misure relative agli spostamenti
Sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvo gli spostamenti motivate da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Zona gialla
Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute. Nella restante parte della giornata è fortemente raccomandato di non spostarsi. Fino al 27 marzo prossimo, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni e alle persone non autosufficienti conviventi. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per particolari situazioni di necessità e urgenza. Nei locali aperti al pubblico è fatto obbligo di esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurato il distanziamento tra le persone e scongiurati gli assembramenti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno di mercati e centri commerciali, ad eccezione di farmacie, lavanderie, punti vendita generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie. Attività di ristorazione consentita fino alle 18, con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone. Consentita la ristorazione in alberghi e altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella da asporto è consentita fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per bar ed esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito fino alle 18.
Sono sospesi i convegni, congressi, eventi, corsi di formazione pubblici e privati, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Zona arancione
E’ vietato ogni spostamento in entrata od uscita dai territori in zona arancione, nonché ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso il capoluogo di provincia. In ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, una volta al giorno tra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni e alle persone non autosufficienti conviventi. Sono sospese le attività di ristorazione ad esclusione delle mense e di catering. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti ivi alloggiati. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e quella con asporto fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per bar ed esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito fino alle 18.
Zona rossa
E’ vietato ogni spostamento in entrata ed uscita dai territori in zona rossa, nonché all’interno degli stessi territori, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e salute. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, salvo la vendita di alimentari. Sono chiusi i mercati, salvo quelli di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le farmacie, parafarmacie, edicole, i tabaccai. Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione di mense e catering. Resta consentita la ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e altre strutture ricettive limitatamente ai clienti ivi alloggiati. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, l’asporto fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per bar ed esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito fino alle 18.
Si riporta di seguito una sintesi con particolare riferimento alle attività di vendita diretta e agriturismo.
Attenzione: le indicazioni fornite valgono per l’attuale classificazione della nostra Regione Veneto ARANCIONE dal 8 marzo 2021.
Agriturismi con somministrazione
NON E' CONSENTITO:
- il servizio di somministrazione di alimenti e bevande (in piedi, al tavolo e al banco;
E' CONSENTITO:
- il servizio di vendita per asporto fino alle ore 22 per tutte le altre attività (ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc.) esclusi i bar
- il servizio di consegna a domicilio 24 ore su 24
- Il servizio di ristorazione per le persone alloggiate
Agriturismi con alloggio
Sono consentite le attività delle strutture ricettive nel rispetto delle previste linee guida. A tal fine, si ricorda che per i clienti non sono consentiti gli spostamenti tra regioni (anche se in zona gialla) se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità.
Vendita diretta
Rimane l’obbligo di esporre all’esterno dell’esercizio un cartello indicante la capienza massima del locale.
L’associazione è disponibile a fornire eventuale cartellonistica necessaria relativamente alle misure di contenimento e contrasto del Covid 19.