09/01/2022

Con Decreto del 29 Dicembre, il Consiglio dei Ministri ha ampliato l’applicazione dell’obbligo del Green Pass ad alcune attività.
Nello specifico dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
·       alberghi e strutture ricettive (compresi agriturismi);
·       feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
·       sagre e fiere;
·       centri congressi;
·       servizi di ristorazione all’aperto (oltre che al chiuso, come già previsto);
·       impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
·       piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
·       centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Dal 10 gennaio 2022 il Super Green pass sarà necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto

Novità anche per quanto concerne le quarantene.
La quarantena precauzionale non si applicherà a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare qualora sintomatici un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
La quarantena o l’auto-sorveglianza cesseranno qualora dopo l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

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