03/10/2020

Ricordiamo ancora una volta che l'ultima Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta, per tutte le imprese, comprese quelle agricole che determinano il reddito su base catastale.

Il credito di imposta – da utilizzare in compensazione nel modello F24 – è concesso in conseguenza di investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. Detto credito di imposta – che va ripartito in 5 quote annuali – è pari al 6% o al 40% dei costi sostenuti, a seconda della tipologia dell'investimento. Per i beni compresi nell'allegato A alla Legge di Bilancio 2017 il credito spetta per il 40% del costo di acquisto. Si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Per i software connessi a detti investimenti, il credito spetta per il 15% del costo. Per gli altri beni, invece, (ad esempio, un trattore non interconnesso) il credito di imposta è pari al 6%. Sono esclusi gli investimenti in veicoli, fabbricati e costruzioni. Al seguente link è possibile consultare un elenco dei beni considerati tecnologicamente avanzati:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all'estero, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente. E' tuttavia possibile continuare ad usufruire del beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato, a condizione che si provveda a sostituirlo con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene (ad esempio: ordine, bonifici bancari) devono riportare il riferimento alla disposizione normativa. A tal fine, può essere usata la dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.

Per i beni di cui alla tabella A è richiesta una perizia che attesti il possesso delle caratteristiche tecniche e l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario è inferiore a € 300.000, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.