22/05/2020

A seguito della disamina di alcuni quesiti pervenuti circa la cumulabilità delle agevolazioni “Nuova Sabatini” con altre agevolazioni pubbliche, trasmettiamo qui di seguito i chiarimenti che ci sono stati forniti, su richiesta del nostro Ufficio Credito, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In linea generale si conferma che le agevolazioni “Nuova Sabatini” possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche - inquadrabili come aiuti di Stato - concesse per le medesime spese, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento.

Nello specifico, evidenzia il Ministero: “[---] l’art. 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo “Nuova Sabatini”, prevede che:
- le agevolazioni concesse alle PMI appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche assegnate per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- le agevolazioni concesse alle imprese agricole, invece, non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, mentre possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione 3 che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
- le agevolazioni concesse alle PMI che operano nel settore della pesca e acquacoltura possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al predetto regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione.

Resta inteso che, qualora l’agevolazione “Nuova Sabatini” concedibile, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti applicabili per settore, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dagli stessi regolamenti di riferimento. Inoltre, giova precisare che le agevolazioni “Nuova Sabatini” possono coesistere, sulle medesime spese ammissibili, con le norme che prevedono benefici di carattere fiscale (ad. es. Super e Iper-Ammortamento) applicabili alla generalità delle imprese. Tali benefici, non essendo inquadrabili come aiuti di Stato, non concorrono a formare cumulo”.