10/06/2022
Il Decreto Legge n. 21/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 51 del 20 maggio 2022, è intervenuto in merito a numerose disposizioni che regolamentano lo specifico comparto dell’agricoltura e della pesca.
In particolare, nella presente circolare vogliamo soffermare la nostra attenzione su alcuni aspetti riguardanti:
- la rinegoziazione dei mutui;
- il diritto di prelazione agraria;
- la tutela delle pratiche sleali.
Rinegoziazione dei mutui
Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura condotte sia in forma individuale che in forma societaria, l’art. 19 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, concede la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui in essere per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
Nel rispetto della normativa prevista in materia di aiuti di Stato e aiuti de minimis, le sopracitate operazioni di ristrutturazione/rinegoziazione possono essere assistite da garanzia gratuita fornita da ISMEA, Istituto nei confronti del quale è stata prevista una dotazione, da destinare a tale scopo, di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
Diritto di prelazione agraria
Come noto, il diritto di prelazione agraria può essere esercitato, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi, da parte dei Coltivatori Diretti affittuari, dei mezzadri, dei coloni o dei compartecipanti, qualora il fondo risulti coltivato, dagli stessi, da almeno due anni.
Tra le particolarità per l’esercizio di tale diritto, disciplinato dall’art. 8 della Legge n. 590 del 26 maggio 1965, troviamo la modifica introdotta dall’art. 19-bis del D.L. n. 21/2022 che, intervenendo ad integrazione dell’art. 14 della citata Legge n. 590/1965, pone alcuni limiti all’applicazione del diritto di prelazione.
Infatti, laddove viene stabilito che quando i terreni vengono acquistati o venduti da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) il diritto di prelazione non può essere esercitato, è stata prevista un’ulteriore limitazione all’esercizio di tale diritto che, ora, interverrà anche quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, sia stata rilasciata garanzia da ISMEA ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Tutela pratiche sleali
Nell’ambito delle disposizioni per il sostegno del settore agroalimentare, l’art. 19-ter del Decreto Legge n. 21/2022, interviene sul Decreto Legislativo riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.
In particolare, il Legislatore:
- stabilisce la deperibilità di prodotti a base di carne qualora questi abbiano determinate caratteristiche chimico fisiche, riportate al comma 1 del sopracitato articolo 19-ter;
- amplifica il divieto di pratiche commerciali sleali, con riferimento alla disciplina dei termini di pagamento;
- allarga la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.L. n. 80/2021, anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici, con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea.
Con riferimento ai termini di pagamento, si ricorda come la deperibilità dei prodotti abbia un’influenza diretta sulle clausole del contratto di cessione sottostante, infatti il Decreto Legislativo n. 198/2021 stabilisce che, per le consegne periodiche, il pagamento deve necessariamente avvenire entro trenta giorni (per i prodotti deperibili), ovvero entro sessanta giorni (per quelli non deperibili) dal termine stabilito per la consegna o, se successivo, dal termine pattuito.
Relativamente alle fattispecie in cui non si realizzi una consegna periodica, i predetti termini decorrono dalla data della consegna, ovvero, se successiva, dalla data concordata.