24/12/2022
Il consiglio dei Ministri del 21 dicembre ha prorogato i termini per consegnare i beni 4.0 ordinati nel corso nel 2022 fino al 31 dicembre 2023.
La proroga del termine, originariamente fissato al 30 giugno 2023, si è resa necessaria visto il mutato contesto internazionale che ha determinato un vincolo alla produzione: lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha aggiunto alle già presenti tensioni sul mercato, dovute alla riorganizzazione delle catene globali del valore e dei flussi di commercio internazionale, nuove instabilità legate all’offerta, generate dalla riduzione delle importazioni di materie prime da Russia e Ucraina.
Si ricorda che i beni 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022 per i quali è stato pagato un acconto superiore al 20% del prezzo d'acquisto concordato usufruiranno di un credito d'imposta del 40%.
Si evidenzia che per i beni 4.0 acquistati nel 2023 il credito d'imposta previsto dalla normativa vigente sarà del 20%.
Di seguito in sintesi le percentuali e le date di investimento previste per beni "Industria 4.0" Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)
2021
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2022
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.