29/05/2020
Sono modificati ulteriormente gli adempimenti per i depositi sopra i 10 mc e per gli apparecchi di distribuzione sopra i 5 mc ad uso privato, agricolo e industriale, disciplinati dall’articolo 25 del TUA, come modificato dal DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019.
In primo luogo, viene uniformato al 1° gennaio 2021, per entrambe le fattispecie, il termine per l’efficacia dei nuovi obblighi. In aggiunta viene introdotta una semplificazione, mediante modifica diretta del comma 4 all’articolo 25 del TUA.
Infatti, per gli esercenti depositi aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, vi è l’obbligo, in luogo della denuncia, di dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate.