05/04/2020
Il Ministero dell’Interno è intervenuto a chiarimento delle disposizioni legate alla circolazione stradale introdotte con il Decreto “CuraItalia”.
Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione
Relativamente alla possibilità (art. 92, co. 4, del DL 18/2020) di circolare sino al 31 ottobre 2020 per:
- tutti i veicoli sottoposti a visita e prova entro il 31 luglio 2020. Il Ministero chiarisce che la previsione si applica solo ai veicoli immatricolati che devono essere sottoposti a verifica e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive e la proroga alla circolazione è ammessa solo se la visita è programmata entro il 31 luglio 2020;
- tutti i veicoli sottoposti a revisione (art. 80 del CdS) entro il 31 luglio 2020. Il Ministero chiarisce che:
· se la revisione era già scaduta alla data del 17 marzo 2020 o scade entro il 31 luglio 2020, la circolazione è consentita fino al 31 ottobre 2020 anche in assenza di revisione;
· se la revisione scade in data successiva al 31 luglio 2020 rimane valida tale scadenza e i veicoli non beneficiano della proroga richiamata;
· se la revisione era già scaduta alla data del 17 marzo 2020 ma era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie ed è consentita la circolazione fino alla data indicata nella prenotazione degli uffici della motorizzazione.
Scadenza validità della patente di guida
Con l’articolo 104 del D.L è stata disposta la proroga della scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e identità scaduti al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020. Il Ministero chiarisce che rientra in questa previsione sia la patente di guida (italiana o rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea e il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia) che il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.
Inoltre, viene chiarito che in base alla norma citata, sia per il Ministero dell’Interno che per il Ministero dei Trasporti, è data facoltà di condurre veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020, fino al 31 agosto 2020.
Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza
Poiché l’articolo 103 comma 2 ha prorogato la validità, sino al 15 giugno 2020, dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, è da intendersi che fra questi documenti sono ricompresi anche tutti i titoli autorizzativi o abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale. Il Ministero fornisce un elenco di documenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra cui di particolare interesse del settore agricolo:
- le autorizzazioni e licenze per il trasporto merci o di persone prevista dal CdS o da norme speciali;
- le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- le abilitazioni al trasporto di rifiuti;
- le carte di circolazione e le relative targhe EE.
Inoltre, il Ministero chiarisce che, in deroga alle scadenze indicate, vi sono quelle legate ai provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di alcuni atti abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale. Tra queste si ricorda che è posta al 30 giugno 2020 la proroga:
- del permesso provvisorio di guida di cui all’articolo 59 della Legge 120/2010, rilasciato ai titolari di patente di guida, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica;
- della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.
Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CdS
La circolare ministeriale interviene per chiarire l’articolo 108 comma 2 del D.L. che ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, nel periodo 17 marzo-31 maggio 2020, la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni del Codice della Strada con importo scontato del 30%, ma entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
In particolare, il Ministero dell’Interno chiarisce:
- che è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020; tuttavia, per il combinato disposto dei diversi provvedimenti legislativi, il conteggio dei 30 giorni per avvalersi della facoltà è da intendersi sospeso nel periodo 10 marzo - 4 aprile 2020;
- che il pagamento in forma scontata non sussiste quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida;
Proroga dei termini nel settore assicurativo.
L’art 125 del D.L. si occupa del settore assicurativo, non concedendo una sospensione del pagamento dei premi assicurazioni RC, ma prevedendo un allungamento a 30 giorni (rispetto ai consueti 15) del periodo in cui le assicurazioni sono tenute a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo pur in assenza del pagamento (di rinnovo o di nuova stipula). Tale disposizione resta valida fino al 31 luglio 2020.
Secondo il Ministero dell’Interno la previsione trova applicazione anche nel caso di polizze assicurative annuali in cui il premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. In tale caso il pagamento effettuato anche oltre i 30 gg, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio. Inoltre su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 gg successivi alla scadenza e diviene inapplicabile la disposizione secondo cui in caso di circolazione con assicurazione scaduta, le sanzioni sono ridotte qualora l’assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei 15 gg successivi (comma 3, primo periodo, dell’art. 193 Cds), in quanto resta superata e assorbita dalla previsione generale che fino al 31 luglio 2020 in caso di circolazione con assicurazione scaduta, non vengono applicate sanzioni nei 30 gg successivi alla scadenza.