05/12/2020
La circolare 47/2020 dell’Agenzia delle Dogane chiarisce l'esclusione dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle dogane e di tenuta del registro di carico e scarico dei depositi e dei distributori agricoli minori che detengono prodotti energetici denaturati tra cui il gasolio agricolo.
Questo importante chiarimento fa seguito ad una serie di iniziative prese sia a livello centrale che a livello territoriale dalla Confederazione per sensibilizzare le Amministrazioni competenti ad escludere dall’obbligo i prodotti energetici denaturati come nel caso del gasolio agricolo; indirizzo peraltro già anticipato da alcuni uffici territoriali delle dogane.
La citata Circolare 47/2020 dell’Agenzia delle Dogane recante “D.lgs. n. 504/95, art. 25, commi 2 e 4. Determinazione prot.n. 240433/ru del 27.12.2019. Impianti minori. ambito di applicazione. Obblighi di comunicazione attività e contabilizzazione prodotti. indirizzi operativi.” (allegata alla presente nota) sono stati chiariti alcuni aspetti relativamente agli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane dell’ADM ed alla tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA), per gli esercenti:
- depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”);
- apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”).
Per quanto di interesse agricolo viene specificato che:
“Con riguardo ai depositi privati, agricoli o industriali di GPL per uso combustione e di altri prodotti energetici denaturati, a conferma di quanto chiarito dalla circolare n. 82/D del 18 marzo 1997 circa l’esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’art. 25, comma 2, del TUA, si segnala che gli esercenti depositi minori dei medesimi prodotti non sono soggetti ad obbligo di comunicazione.
Stessa esclusione vale per gli esercenti impianti minori che detengono i prodotti energetici denaturati che alimentano macchine permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavori agricoli: le condizioni di consumo previste dal D.M. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da assegnare; tenuta del libretto di controllo; dichiarazione di avvenuto impiego nell’uso agevolato) nonché l’acquisizione bimestrale da parte degli Uffici di ADM degli elenchi nominativi degli utenti ammessi all’agevolazione, trasmessi dalla competente autorità amministrativa, soddisfano la finalità di censimento degli operatori perseguita dalla novella intervenuta.
Per le medesime motivazioni, l’esclusione trova applicazione anche nei confronti degli esercenti distributori di carburante denaturato riservato a macchine dell’impresa adibite a lavorazioni agricole.”
In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 25 del TUA ne consegue che gli stessi soggetti sono esonerati anche dalla tenuta del registro di carico e scarico semplificato.
Art. 25 commi 1-4 TUA |
1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito. 2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi. 3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
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