09/08/2021

Chiamata a decidere su un ricorso relativo alla negata copertura per un sinistro con esito mortale avvenuto in area privata, la corte di Cassazione ha emesso una sentenza che, oltre a confermare che l’assicurazione copre anche i sinistri avvenuti in aree private, ha sollevato interessanti spunti riguardo agli obblighi assicurativi in genere.

La suprema corte ha stabilito che la copertura assicurativa di un veicolo per il rischio della circolazione non si limita al solo impiego su strade pubbliche o aree ad esse equiparate, ma anche a tutte le condizioni d’uso correlate al movimento dello stesso, in qualsiasi luogo – anche privato – dove possono verificarsi i rischi tipici della circolazione.

L’interpretazione scaturisce dal superiore diritto comunitario, secondo il quale rientra nella nozione di “circolazione” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, come sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-162/13 del 04/09/2014, portando così alla conclusione che la copertura assicurativa deve estendersi ad ogni “uso conforme alla funzione abituale” del mezzo assicurato, a prescindere quindi dalla natura e dallo stato giuridico del luogo in cui tale uso si concretizza.

La giustizia di merito, in ambito nazionale, aveva sempre ritenuto che l’aspetto territoriale fosse un elemento capace di escludere la copertura (e quindi l’obbligo); tuttavia, in seguito, la giurisprudenza comunitaria  aveva trattato anche tale aspetto.

La Corte di Giustizia UE, con sentenza  n. C-514/16 del 28/11/2017, riguardante il caso di un trattore agricolo “fermo su una pista sterrata di un’azienda agricola”, ha escluso ogni rilevanza al luogo o alle caratteristiche del terreno: ciò che conta è soltanto l’uso del veicolo.

Senza entrare in ulteriori particolari, si può affermare che sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i veicoli che vengono impiegati, nella loro funzione abituale, anche in aree private non assimilabili o equiparabili ad una pubblica via.Rientrano in tale nozione le macchine agricole che non circolano su strada ma vengono comunque impiegate nell’esecuzione delle lavorazioni agricole che ne costituiscono la funzione abituale, anche in aree private come possono essere i terreni su cui si esercitano attività agricole. Pare invece che sia diffusa abitudine – specie fra gli agricoltori con terreni accorpati che non richiedono trasferimenti su strada – evitare l’obbligo assicurativo, nella convinzione (errata, come ha stabilito la Cassazione) che esso riguardi esclusivamente la circolazione stradale.

Secondo il nuovo orientamento, sarebbero esclusi dagli obblighi assicurativi solo i mezzi agricoli (semoventi e rimorchi soggetti ad immatricolazione, questi ultimi per il solo “rischio statico”) che non vengono effettivamente usati, per esempio per sospensione stagionale dell’attività. Pare evidente che i suddetti veicoli debbano essere parcheggiati e rimessati secondo modalità tali da evitarne il movimento o la messa in moto non volontaria: blocchi meccanici, freno a mano, calzatoie alle ruote, distacco delle batterie, ecc.

Il pronunciamento della Cassazione coinvolge evidentemente  anche tutti gli altri veicoli non stradali, come ad esempio le macchine operatrici industriali, quando vengono impiegate in cantieri chiusi o interdetti al pubblico, ovvero in attività estrattive.