24/04/2020
Sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le cui disposizione incidono sugli Uffici della Motorizzazione civile.
In particolare, sono sospesi fino al 15 maggio i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 maggio 2020.
Per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile, è pertanto possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 maggio 2020.
Tra le attività considerate non differibili e quindi da rendere in presenza ci sono:
- visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
- visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
- visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
- autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
- trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
- trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
- rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
- autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
- immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
Il comma 2 dell’art. 103 prevede inoltre che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.
Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.
Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione.
La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.