30/12/2021
Come specificato nelle precedenti informative, l'emergenza sanitaria ha comportato il differimento dei termini per numerosi adempimenti di interesse di agricoltori e agromeccanici:
1. abilitazioni all'acquisto ed impiego di prodotti fitosanitari;
2. verifiche funzionali sulle macchine irroratrici;
3. autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali;
4. abilitazioni a svolgere determinate funzioni, in relazione alla sicurezza sul lavoro;
5. certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, inclusi i rinnovi di patenti e revisioni di autoveicoli e motoveicoli.
Per i documenti di cui punti 1 e 2, fanno fede le disposizioni contenute nell'art. 78, comma 4- octies, del decreto-legge 17/03/2020 n. 18, che ne prorogano la durata di dodici mesi e comunque fino al novantesimo giorno dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
I certificati, autorizzazioni, permessi, abilitazioni, ecc. , indicati ai punti 3, 4 e 5 dell'elenco, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno dalla data di cessazione dello stato di emergenza, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 2 del medesimo decreto-legge.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31/01/2020, era stato più volte prorogato fino al 31/12/2021: lo scorso 14 dicembre un comunicato ne annunciava il prolungamento fino al 31 marzo 2022, ma senza che l’annuncio si traducesse in un provvedimento ufficiale.
Su questo hanno probabilmente pesato i vincoli contenuti nella legge 24/02/1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, che non consente di superare il termine di 24 mesi dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza (31/01/2020).
Con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato subito in Gazzetta e in vigore dal giorno successivo, l'esecutivo ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo, pur precisando che tale proroga si applica alle sole disposizioni contenute nell'Allegato A.
L'allegato contiene i riferimenti a norme di interesse sanitario ed epidemiologico, oltre a varie disposizioni complementari, che tuttavia non toccano l'oggetto delle precedenti proroghe.
Di conseguenza si ritiene che gli adempimenti sopra elencati seguano il regime previgente al decreto-legge 221/2021 e che le relative scadenze continuino ad essere quelle indicate nelle relative norme di differimento.
Nei termini previsti per la conversione in legge, lo stato emergenziale potrebbe essere esteso fino al termine biennale previsto dalla legge 225/92, anche se si ritiene che un solo mese di proroga potrebbe avere effetti trascurabili.
Tutto sembra essere collegato all'evoluzione della situazione sanitaria ed alla risposta della popolazione alla campagna vaccinale, argomento sul quale non sembra possibile fare previsioni; ci riserviamo pertanto di tornare sull'argomento nel caso di nuovi sviluppi.