05/01/2021
In applicazione della legge n° 159 del 27.11.2020, richiamata la circolare n° 9006 del 11.12.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la circolare n° 300/A/9586/20/115/28 del 14.12.2020 del Ministero dell’Interno, si informano le Imprese che svolgono trasporti eccezionali che, allo stato degli atti e salvo ulteriori nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (fino al 03.05.2021, come indicato nella circolare del Ministero dell’Interno).
Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall’art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 03.05.2021. Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell’autorizzazione (formata dall’autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 3 maggio 2021.
Ai fini della validità dell’estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, questo avviso.