10/09/2022
In vista delle prossime semine delle colture autunno-vernine, vale la pena ricordare ai produttori biologici le regole che stanno alla base delle rotazioni in agricoltura biologica, fissate con il Decreto ministeriale del 9 aprile 2020, che ha modificato il DM 18 luglio 2018.
Il decreto ministeriale prevede, in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie può essere coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.
Un’eccezione alla suddetta regola vale solo per i cereali autunno-vernini (ad esempio frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto che possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.
Nei casi di cui sopra, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
Si ricorda che la non corretta osservanza delle regole ministeriali comporta l’applicazione di non conformità da parte dell’organismo di controllo, che hanno come conseguenza delle penali anche sul premio previsto dal PSR Misura 11 per gli aderenti.