21/07/2023

La norma di copertura minima del suolo dettata dalla BCAA6 della Condizionalità ha lo scopo di limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e di riduzione della sostanza organica nei terreni destinati a seminativi e a colture permanenti (frutteti e vigneti). Nello specifico, prevede la copertura vegetale, spontanea o seminata, per almeno 60 giorni consecutivi all’interno del periodo più sensibile dell’anno, fissato tra il 15 settembre il 15 maggio.

Per ottemperare alla misura gli agricoltori hanno due possibilità alternative:

1.     creare o mantenere la copertura vegetale, che può essere naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;

2.     lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo sensibile (60 giorni dopo la raccolta del prodotto a partire dal 15 di settembre).

Relativamente al punto 1, va precisato che per l’inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni. Il grado di copertura vegetale, è scritto nella norma, può infatti presentarsi anche non continuo e non omogeneo (perciò non dovrebbe essere sottoposto a verifica). Nella sostanza l’obbligo a carico delle aziende che coltivano seminativi o colture permanenti si traduce nel non effettuare lavorazioni che possono compromettere l’inerbimento spontaneo per un periodo di 60 giorni consecutivi. Tale concetto è stato precisato nella conferenza sulla Condizionalità fatta dal Masaf nello scorso mese di marzo (vedi minuto 45-48 della registrazione  https://www.youtube.com/watch?v=OEAW6hA5o5I).

Non tutte le lavorazioni sono però vietate. La norma infatti precisa che sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Sono inoltre ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell’intervallo minimo di copertura.

·     Casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021;

·     terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

·     semina di colture a perdere per la fauna;

·     lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario approvato dall’autorità competente;

·     a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;  

·     nel caso di colture sommerse, come il riso.