15/11/2024

I tempi in cui sono stati emanati il Regolamento UE sulla semplificazione della Pac (Reg. UE 2024/1468) ed il decreto del Masaf di recepimento (Decreto del 28 giugno 2024) hanno impedito alle imprese agricole di poter fruire in modo corretto della possibilità di optare per la diversificazione colturale in alternativa alla rotazione, obbligo previsto dalla Condizionalità rafforzata (BCAA7). Finalmente, a seguito dei nostri continui interventi, il Masaf ha preso atto del problema e dovrebbe emettere un provvedimento che escluderebbe dall’obbligo di chiusura della rotazione avviata nel 2024 per le aziende che decidono di optare per la diversificazione colturale nel 2025. Si tratta di una semplificazione notevole, che abbiamo richiesto con forza, in quanto consente alle aziende di programmare con maggiore serenità il piano colturale del 2025.

Nella speranza di avere conferma di ciò quanto prima, ricordiamo di seguito in cosa consistono le due tecniche, rotazione o diversificazione, previste come alternative per adempiere alla norma BCAA7 della Condizionalità rafforzata.

1. Rotazione - Consista in un cambio di coltura all'anno a livello di parcella. Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due colture principali. Per colture secondarie si intendono tutte quelle colture che si collocano tra due colture principali e che permangono in campo per almeno 90 giorni.

Rotazione: norma a controllo biennale

Ricordiamo che per i beneficiari che nel 2023 hanno richiesto premi ecologici (Eco-schema 4) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA03 Lavorazioni ridotte) pertinenti, solo sulle superfici sotto impegno SRA o ECO, dato che il rispetto di questa norma è previsto sul biennio e che il 2023 è stato il primo anno di applicazione, le informazioni ottenute dai controlli 2023 sono state registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2024.

Per tutti gli altri agricoltori il 2024 è il primo anno di applicazione dell’obbligo della rotazione (o in alternativa della diversificazione), per cui le informazioni ottenute dai controlli 2024 saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2025.

Con la modifica interpretativa che dovrebbe assumere il Masaf sarà possibile non concludere la rotazione avviata nel 2024 qualora nel 2025 si opti per la diversificazione.

 2. Diversificazione - Consiste nel prevedere una diversificazione colturale, che deve essere presente all’interno del periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno (finestra di controllo), nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione si attua con la coltivazione di almeno 2 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve superare il 75 % di detti seminativi;

- b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno 3 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95 % di tali seminativi. Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

1) colture appartenenti a generi botanici differenti;

2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

3) terreni lasciati a riposo;

4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.). La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Valgono le stesse esenzioni previste per la rotazione. Dal conteggio della superficie aziendale devono essere sottratte le superfici destinate a colture sommerse, a biologico e produzione integrata; successivamente è necessario verificare se le superfici a seminativo restanti rientrano nei diversi casi di esenzione previsti dalla norma. Se così non è, occorre applicare alla superficie a seminativo residua le percentuali della diversificazione.

Sono esenti dagli obblighi di rotazione o di diversificazione le aziende:

a. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

b. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;

c. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.