03/09/2022

Come indicato nella precedente newsletter con lo scopo di aumentare le produzioni la Commissione europea e il MIPAAF con apposito decreto del 23/8/2022 hanno dato il via libera alla sospensione della rotazione annuale obbligatoria dei seminativi prevista dalla nuova PAC 2023 – 2027 (BCAA7) e alla possibilità di coltivare i terreni lasciati a riposo (4% della superficie per le aziende che hanno più di 10 ettari di SAU) (BCAA8).

Ricordiamo che gli aiuti della Pac (pagamenti diretti, misure agroambientali, ristrutturazione vigneti) sono legati al rispetto di una serie di norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali.
Gli impegni di condizionalità sono suddivisi in:
·         criteri di gestione obbligatori (CGO), che consistono in atti derivanti dall'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali;
·         buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) che consistono in una serie di "vincoli" (norme e standard) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale e in particolare per evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

Viste le numerose domande cerchiamo di chiarire alcuni punti relativamente alle due norme BCAA7 e BCAA8 oggetto di deroga al fine di programmare correttamente le future semine.

Rotazione delle colture nei seminativi BCAA7
Sostituisce e modifica l'impegno del greening della diversificazione (obbligo di praticare un minimo due o tre colture a seconda se maggiore di 20 o 30 ettari) ma obbliga alla rotazione dei seminativi ad eccezione delle colture sommerse (riso).
La rotazione consiste nel cambio di coltura almeno una volta l'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio interessa anche le colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.
Le successioni nei seguenti casi (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro) è considerata come mono successione dello stesso cereale. In altre parole la successione di due colture (mais - mais, grano tenero - grano duro) non rispetta la condizionalità.

Tuttavia una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (ad esempio una coltura intercalare, non da sovescio) se opportunamente gestita, consente di interrompere la successione monocolturale e quindi interrompere l'obbligo di rotazione: ad esempio loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità. Parimenti una coltura principale di frumento duro con secondo raccolto soia e successiva semina frumento tenero rispetta la condizionalità. Ricordiamo che le colture intercalari devono essere adeguatamente gestite completandone il ciclo produttivo.
Ovviamente per la futura annata con l'approvazione del DM 28/08/2022 siamo in deroga circa l'applicazione di questa norma ma è corretto programmare con queste semine anche i successivi impieghi della particella, perchè sarà proprio questa entità catastale a dover essere verificata in sede di controllo condizionalità.

Percentuale minima del 4% di aree ecologiche BCAA8
La Bcaa 8 prevede una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda agricola, destinata ad aree ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, attraverso un triplice obbligo:
- una percentuale minima del 4% dei seminativi destinata a superfici o elementi non produttivi;
- il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Quindi sono escluse le colture azotofissatrici per soddisfare la Bcaa.

La maggior parte degli agricoltori, nella Pac attuale, soddisfava le aree ecologiche tramite le colture azotofissatrici. Dal 2023 non sarà più possibile utilizzare questa opzione! In tale categoria (azotofissatrici) sono compresi anche tutti i miscugli che contenevano una percentuale minima di leguminose azotofissatrici del 51%.

Come già indicato Il DM 28/08/2022 permette l’utilizzazione ai fini produttivi per l’alimentazione umana dei terreni lasciati a riposo ai fini del rispetto delle norme della BCAA 8 con l’esclusione dalla coltivazione nei terreni a riposo del granturco, dei semi di soia e del bosco ceduo a rotazione rapida.

A tal fine è importante ricordare cosa si intende per terreni lasciati a riposo.
Ricordiamo che per “terreno a riposo” si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di 6 mesi a partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in cui si fa la domanda Pac. Su queste superfici non è possibile eseguire lo sfalcio e nessuna tipologia di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 01/03 e il 30/06/2022.

Di seguito si puntualizza cosa si intende per terreni a riposo utilizzati come EFA cod. AGEA 021
Queste superfici devono essere vincolate dal 01/01 al 30/06/2022.
Su queste superfici non è possibile eseguire lo sfalcio e nessuna tipologia di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 01/03 e il 30/06/2022.

Terreni a riposo non utilizzati come EFA cod. AGEA 003
Queste superfici devono essere vincolate dal 01/01 al 30/06/2022.
Queste superfici possono essere gestite in questo modo:
-        Terreno totalmente privo di vegetazione;
-        Terreno coperto da vegetazione spontanea;
-        Terreno seminato, esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
Sono ammesse lavorazioni meccaniche, all’interno del periodo di vincolo, nei seguenti casi:
-        Pratica del sovescio, in presenza di coltivazione di specie da sovescio o biocide;
-        Terreni interessati da interventi di ripristino habitat e biotopi;
-        Coltivazione di colture a perdere per la fauna;
-        Lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
-        Lavorazioni di affinamento su terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
-        Lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

La BCAA7 e BCAA8 (rotazione e la percentuale del 4% per aree ecologiche) prevedono forme di deroga:
- seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del cisclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impegni;
- con una superficie a seminativi fino a 10 ettari
- certificate in conformità al Reg. UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e coltivazioni sommerse.( - Questa esenzione non è consentita per la BCAA8).

L'obbligo della BCAA7 entra in vigore nel 2023 quindi dalle semine autunnali 2022. Comunque il 2023 è l’anno zero e quindi eventuali sanzioni partono dalla domanda unica 2024 (semine autunnali 2023)