10/07/2020
Lo scorso 2 luglio 2020 è stata pubblicata la Circolare Agea 29 contenente i dettagli operativi per i contratti di filiera e l'utilizzo del relativo fondo "competitività filiere Mais e Soia". Riassumiamo brevemente il contenuto della circolare.
Le imprese agricole che abbiano sottoscritto alla data di presentazione della domanda, direttamente con imprese di trasformazione e/o commercializzazione o indirettamente attraverso cooperative e consorzi di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale possono presentare la richiesta di contributo sul portale Agea dal 1° al 16 ottobre p.v..
Nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o
un’Organizzazione di produttori, esso deve essere integrato da copia del contratto di coltivazione tra il soggetto associativo e l'agricoltore richiedente l’aiuto.
Il Contratto di filiera può quindi essere sottoscritto tra:
a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;
b) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;
c) imprenditore agricolo e centro di stoccaggio (o altri soggetti commerciali) che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione. In questo caso, il contratto di filiera deve fare riferimento al contratto i tra il centro di stoccaggio e l’industria di trasformazione. Poiché l'agricoltore non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo e il contratto con l’industria di trasformazione.
Il Contratto di filiera o il contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve indicare
almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel piano colturale della domanda di aiuto del richiedente. Il contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale integrata da successivi contratti annuali e deve essere allegato alla domanda di aiuto
L’aiuto, pari a 100 Euro per ettaro oppure di importo ridotto in proporzione alle superfici qualora le risorse non siano sufficienti, è concesso sulla base della superficie agricola espressa in ettari coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria effettuata dall’OP AGEA. Non sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica. Per l’annualità in corso non è richiesto l’utilizzo di sementi certificate. La domanda di aiuto potrà essere presentata presso il CAA di riferimento a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 16 ottobre 2020. Si ricorda, inoltre, che per i comparti interessati, i pagamenti ricadono nelle regole del de minimis e tutti gli importi sono concessi in regime di esenzione dalla normativa degli aiuti di stato.