22/05/2019

Di seguito le indicazioni presenti nella circolare AGEA  N. 43639.2019 DEL 15 MAGGIO 2019

1. Nuovi termini di presentazione della domanda unica 2019 
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica ha previsto la possibilità di prorogare i termini di presentazione della domanda unica 2019. In applicazione di quanto previsto dal DM n. 5321 del 15 maggio 2019 i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019, per la sola campagna 2019, sono così modificati: 1. domande iniziali: 15 maggio 2019, prorogate al 17 giugno 2019 (il termine scade il 15 giugno 2019 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile); 2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2019, prorogate al 17 giugno 2019 (il termine scade il 15 giugno 2019 ma trattandosi di sabato è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile); 3. comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore; 4. comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 10 giugno 2020. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili; 5. comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il 10 giugno 2020. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili. Presentazione Tardiva - Domanda Unica Iniziale Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 giugno e, quindi, fino al 12 luglio 2019, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria. Le domande iniziali pervenute oltre il 12 luglio 2019 sono irricevibili. Le penalità previste per la presentazione in ritardo si applicano anche alla presentazione oltre i termini dei documenti giustificativi (fatture, sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande. 4 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 15, oltre il termine del 17 giugno 2019, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 12 luglio 2019; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 12 luglio 2019, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di Agea sono irricevibili. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali Le comunicazioni ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del 10 giugno 2020 sono irricevibili. Comunicazioni ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) Le comunicazioni ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del 10 giugno 2020 sono irricevibili. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Trasferimento titoli campagna 2019

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 in materia di trasferimento titoli si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore al 15 maggio 2019, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2019, anche tardiva a norma dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 12 luglio 2019. Conseguentemente, trasferimenti sottoscritti in data successiva o comunque non caricati a sistema entro la suddetta data del 12 luglio 2019 producono effetti per la successiva campagna 2020. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi agli uffici CAA delle Venezie srl