05/05/2023
La circolare Agea dello scorso 28 aprile contiene la disciplina relativa all’eco-schema 1, valida a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’ecoschema, come si ricorderà, prevede un aiuto per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale.
Obbligo preliminare per l’adesione all’ecoschema è l’adesione al sistema ClassyFarm, utilizzato per la gestione e il controllo di alcuni interventi della Politica Agricola Comune (PAC) quali aiuti accoppiati, eco-schemi e benessere animale dello sviluppo rurale. Tra le condizioni di ammissibilità all’intervento viene infatti richiesta l’adesione a ClassyFarm. Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, l’agricoltore deve provvedere alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm, al fine di acquisire le necessarie informazioni sull’andamento della gestione aziendale, attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorandone la consapevolezza. Per la campagna 2023 tale adempimento si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema Classyfarm o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento. In quest’ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l’effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023.
Condizioni di ammissibilità. Il pagamento è concesso all’agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo ClassyFarm o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA). L’intervento si articola quindi su due livelli, ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.
Livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza. L’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili:
• allevamenti di bovini con orientamento produttivo: - da latte; - da carne; - a duplice attitudine; - vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
• allevamenti di ovini con orientamento produttivo - da latte; - da carne;
• allevamenti di caprini;
• allevamenti di bufalini con orientamento produttivo: - da latte; - da carne;
• allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%; c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.
Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile, qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco.
Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con Pascolamento. L’allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio i seguenti allevamenti:
• allevamenti bovini con orientamento produttivo: - da latte; - da carne; - a duplice attitudine;
• allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
La domanda di adesione alla certificazione SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione inseriti nell’elenco del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) accreditati secondo lo schema UNI CE I EN ISO IEC 17065. Con riferimento alla sola campagna 2023, l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell’attività di pascolamento.
L’impegno di adesione si considera altresì soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l’effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento. Si precisa, altresì, che la richiesta di adesione inserita in domanda unica comporta che l’agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1.
Importi unitari - ll sostegno è concesso per tutte le UBA oggetto d’impegno come pagamento annuale per le unità di bestiame adulto, secondo gli importi unitari previsti nel Piano Strategico:
Livello 1: 1. Bovini da latte 66,0 €/UBA; 2. Bovini da carne 54,0 €/UBA; 3. Bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA; 4. Bufalini 66,0 €/UBA; 5. Vitelli a carne bian 8. Caprini 60,0 €/UBA;
Livello 2 1. Bovini da latte e duplice attitudine 240,0 €/UBA; 2. Bovini da carne 240,0 €/UBA; 3. Suini 300,0 €/UBA. Si rammenta che gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall’Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA accertati dagli Organismi pagatori nell’anno considerato.
Le aziende possono ricavare ulteriori informazioni dalla lettura integrale della Circolare Agea allegata.