06/01/2023

A seguito dell’approvazione del Piano Strategico Nazionale della Pac e alla pubblicazione del Decreto Ministeriale di applicazione del 23 dicembre 2022 possiamo cominciare ad entrare nel merito delle norme che disciplineranno la Pac 2023-2027. Cominciamo a trattare l’argomento partendo dagli “aiuti diretti”, quegli aiuti che sono accessibili a tutti gli agricoltori che ne hanno i requisiti e che vantano di un plafond annuo di 3,496 miliardi di euro. Come già scritto in precedenza i pagamenti diretti disponibili dal 2023 sono i seguenti:

•             il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

•             il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

•             il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

•             i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi);

•             il sostegno accoppiato al reddito.

 

Anzitutto va ricordato che i pagamenti diretti sono concessi agli “agricoltori in attività”. Sono considerati in attività gli agricoltori che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: iscrizione nel registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto; iscrizione all’INPS come coltivatori diretto, imprenditore agricolo professionale; possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola. Con la riforma, dal 2023, non sono soggetti ai requisiti suddetti ma sono comunque considerati agricoltori in attività coloro che, in riferimento all’anno precedente, hanno diritto a percepire pagamenti diretti non superiori a 5.000 euro.

Esaminiamo di seguito i primi tre pagamenti diretti (sostegno di base, ridistributivo, e sostegno per i giovani) rimandando ad un successivo articolo gli ecoschemi e gli aiuti accoppiati.

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori che detengono diritti all’aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto sarà rideterminato per ciascuna azienda sulla base della somma del valore dei titoli del 2022 e del pagamento per il greening, rapportando tale somma al massimale finanziario (48% dei plafond dei pagamenti diretti equivalente ad € 1,678 miliardi). Nella sostanza si prevede il dimezzamento del valore (titolo+greening) rispetto al 2022 e l’assestamento del valore medio nazionale dei titoli a 167 euro. Il livello massimo del valore dei diritti è fissato, dal 2023, a 2000 euro. Convergenza: entro il 2026 tutti i diritti all’aiuto inferiori all’importo medio aumenteranno per raggiungere almeno l’85% di tale valore. I titoli con valore superiore al valore unitario medio subiranno una riduzione non superiore al 30%.

Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è riservato annualmente alle aziende con dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili per la Pac. Il sostegno ridistributivo viene calcolato su massimo 14 ettari. L’importo effettivo del sostegno, stimato in circa € 82 per ettaro, verrà calcolato sulla base del plafond disponibile e degli ettari richiesti anno per anno.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo dovrebbe essere di 83,5 euro (50% del valore medio nazionale dei titoli), assume la forma di pagamento annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari ai giovani che si sono insediati in qualità di capo azienda da non più di 5 anni dalla presentazione della prima domanda. Il requisito anagrafico (meno di 40 anni compiuti) deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda e ha diritto a percepire l’aiuto negli anni successivi, anche se avrà superato i 40 anni d’età. Il giovane agricoltore ha diritto a percepire il sostegno per un massimo di cinque anni, al netto degli anni per i quali ha percepito il pagamento per i giovani agricoltori di cui al regolamento (UE) precedente (Reg UE 1307/2013).

Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto allorquando egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

L’aiuto è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno negli anni precedenti al 2023, a norma dell’articolo 50 del precedente regolamento (UE) (n. 1307/2013), per la restante parte del periodo di cinque anni. In questo caso le condizioni di ammissibilità sono quelle previste dal sopra citato regolamento UE.

Le condizioni soggettive che deve possedere il giovane agricoltore sono state integrate con la dimostrazione della professionalità. E’ infatti considerato giovane agricoltore la persona fisica che:

·        si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda;

·        non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto;

·        è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

·        titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo (l’allegato VI del DM riporta la tipologia di titoli ammessi);

·        titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;

 

·        titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.