13/01/2023
Riportiamo in questo articolo una sintesi del contenuto del Decreto sugli aiuti diretti relativo ai Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, detti anche Ecoschemi, che rappresentano una delle novità più rilevanti della riforma della Pac. Si tratta di pratiche colturali previste per alcuni settori, rispettose dell’ambiente -richiedono impegni superiori a quelli previsti dalla Condizionalità- a cui gli agricoltori possono aderire volontariamente, con tutta o con parte dell’azienda. Ad essi è destinato il 25% delle risorse degli aiuti diretti
Gli Ecoschemi previsti dal Piano strategico dell’Italia sono i seguenti:
a) Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale
Il pagamento spetta all’agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici misurato tramite l’applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022. Si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire:
Livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza; l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda. Sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
Il pagamento annuale spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione in quattro quartili rispetto alla mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie: a) valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana (valori più bassi della mediana); b) valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile (sopra la mediana), ma lo riducono del 20%; I valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.
Il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione (vedi allegato). Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell’anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell’anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento ; l’allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
L’adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare.
Gli allevamenti di bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento, possono accedere al Livello 2 dell’eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l’impegno di pascolamento.
Pagamento per inerbimento delle colture arboree
Il pagamento spetta agli agricoltori e a gruppi di agricoltori per il mantenimento dell’inerbimento -spontaneo o seminato – nell’interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta con i seguenti impegni aggiuntivi.
a) Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell’anno di domanda e il 15 maggio dell’anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata;
b) Non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
c) Non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l’anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
d) Durante tutto l’anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.
E’ previsto un pagamento annuale per tutta la superficie oggetto d’impegno il cui importo unitario è di 120 €/Ha nelle aree ordinarie e 144 €/Ha nelle aree Natura 200 e nelle zone vulnerabili. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico.
Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico
Il pagamento spetta agli agricoltori e a gruppi di agricoltori per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro. A ciò si aggiungono i seguenti impegni aggiuntivi.
a. Potatura biennale delle chiome;
b. Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura;
c. Mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco-schema, dell’oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.
Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento. Anche in questo caso si tratta di un pagamento annuale compensativo, pari a 244 €/Ha nelle aree ordinarie, 220 €/Ha nelle aree Natura 2000 e 264 €/Ha nelle Zone vulnerabili.
Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, spetta agli agricoltori e ai gruppi di agricoltori per l’avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo (la cui messa a riposo non può eccedere i 4 anni), escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 (rotazioni) e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:
a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo (vedi allegato), inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l’impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.
b) Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.
c) L’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad es. le stoppie). Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell’impegno di interrare i residui.
Si tratta di un pagamento annuale per ettaro (€ 110 nelle aree ordinarie, 132 €/Ha nelle aree Natura 2000 e nelle Zone vulnerabili stimati dal Masaf ma suscettibili di riduzioni se la superficie richiesta è più elevata rispetto a quella prevista) cumulabile con il pagamento con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all’articolo 21.
Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori
Il pagamento spetta agli agricoltori per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico (vedi allegato) devono essere presenti in miscugli.
Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
Nelle superfici con colture arboree si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici colture permanenti:
a) Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell’anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma).
b) Non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superfici delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
c) Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
d) Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell’anno applicare le tecniche della difesa integrata.
1. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:
a) Mantenimento, nell’anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico) nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell’uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
b) Non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo della germinazione al completamento della fioritura;
c) Fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.
Si tratta di un pagamento annuale per tutta la superficie oggetto d’impegno e l’importo unitario previsto è: nelle coltivazioni arboree di 250 €/Ha nelle aree ordinarie e 300 €/Ha nelle aree natura 2000 e nelle zone vulnerabili; nei seminativi 500 €/Ha nelle aree ordinarie, 600 €/Ha nelle aree Natura 200 e 300 €/Ha nelle Zone vulnerabili. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. ll pagamento non è cumulabile con quello per l’inerbimento delle colture arboree.