16/02/2024

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che disciplina la deroga, per il 2024, all’applicazione del primo requisito della BCAA 8 (relativo al 4% dei seminativi da destinare a superfici ed elementi non produttivi).

Il Regolamento conferma quanto già anticipato, ossia che: in deroga al primo requisito della BCAA 8, gli Stati membri possono decidere che, per l’anno di domanda 2024, gli agricoltori soggetti a tale norma possono soddisfare il requisito del 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a:

  1. superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo; e/o
  2. le colture azotofissatrici;
  3. colture intercalari.

Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari.

Le decisioni adottate dagli Stati membri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale deroga notificano alla Commissione la decisione adottata.

Gli Stati membri che adottano tale deroga provvedono affinché, qualora un agricoltore decida di conformarsi al primo requisito della BCAA 8 con l’opzione aggiuntiva prevista dal nuovo Regolamento e, qualora l’agricoltore aderisca a un ecoschema e/o intervento ACA per i quali la BCAA 8 è un elemento pertinente, i pagamenti siano effettuati solo per impegni che vanno al di là di tale requisito. Si ricorda, inoltre, che nell’ambito degli ecoschemi l’unico che ha la BCAA 8 come elemento di pertinenza è l’ecoschema 5 “Misure specifiche per gli impollinatori”. In merito alle ACA, invece, gli interventi che hanno la BCAA 8 come elemento di pertinenza sono le seguenti: ACA 9 “Gestione degli impegni Habitat Natura 2000”; ACA 10 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche”; ACA 12 “Colture a perdere corridoi ecologici e fasce ecologiche”; ACA 25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica”; ACA 26 “Ritiro seminativi dalla produzione”.

Per noi si tratta di un provvedimento che seppur migliorativo rispetto a quello iniziale, è in ogni caso inadeguato alle esigenze degli agricoltori, anche perché presentato in estremo ritardo.

Infatti, come Confagricoltura avevamo richiesto un’applicazione per l’anno 2024 della deroga così come già accordata per il 2023, anche per la BCAA 7, sulla base del Reg. UE 2022/1317. Sull’inadeguatezza della proposta era dello stesso parere anche il Ministero che, in ogni incontro di votazione della proposta, ha respinto i provvedimenti presentati dalla Commissione.

In ogni caso il provvedimento, in oggetto, anche se non rispecchia i nostri desiderata, permette di apportare degli elementi di miglioramento a questa Riforma di così difficile applicazione.