12/01/2024
L’obbligo della rotazione colturale è entrato in vigore nel 2024 per tutte le aziende con più di 10 ettari di seminativo, esclusi i casi esenti riportati di seguito. La deroga concessa nel 2023 a causa degli squilibri di mercato dovuti alla guerra in Ucraina purtroppo non è stata prorogata, nonostante le motivate richieste della nostra Organizzazione e anche del Ministero dell’agricoltura.
Ricordiamo che l’obbligo della rotazione era entrato in vigore nel 2023 per le superfici impegnate nell’Ecoschema 4 (sistemi foraggeri) e/o negli impegni agro-climatico-ambientali dell’azione SRA03 (Lavorazioni ridotte), perciò su tali superfici va evitata la monosuccessione.
L’obbligo della rotazione delle colture, previsto dalla BCAA7 della Condizionalità rafforzata, consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
La monosuccessione può essere interrotta anche con una coltura secondaria (es. soia di secondo raccolto, oppure senape o loietto), purché adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo, il quale deve avere una durata di almeno 90 giorni. Di recente il Masaf ha chiarito che tali colture non possono essere sovesciate, ma il prodotto deve essere raccolto. Ricordiamo che l’ambito di applicazione della rotazione obbligatoria comprende le superfici a seminativo e che sono però esenti le aziende:
a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
e. relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).
Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura.