21/06/2024

La Commissione Politiche Agricole (CPA) il 21 giugno si è espressa sullo schema di decreto di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024.

Lo schema di decreto discusso, in allegato alla presente notizia, è aggiornato alla data del 19 giugno scorso. Lo schema di decreto introduce e meglio definisce i seguenti aspetti:

-          termine di presentazione delle domande: è confermata la proroga al prossimo 31 luglio della presentazione delle domande per l’anno 2024. Si precisa, però, che alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dai sopracitati decreti legislativi. Quindi, di fatto, non sono più previsti i 25 giorni senza penalità per le richieste di modifica della domanda iniziale presentate oltre il termine.

Pertanto, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all’aumento dell’entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini;

-          beneficiari del livello 1 dell’Ecoschema 5: a seguito della riunione tecnica dello scorso 17 giugno, le Regioni hanno proposto di ammettere a tale pagamento tutti i beneficiari, a prescindere dalla dimensione aziendale, includendo di fatto anche le aziende con una superficie a seminativi uguale o inferiore a 10 ettari (i quali però, come noto, erano esenti dall’obbligo del 4% dei seminativi a superfici e/o elementi non produttivi). Il Masaf ha, però, deciso di ammettere per il 2024 al pagamento del livello 1 dell’Ecoschema 5 solo i beneficiari con superficie a seminativi superiore ai 10 ettari; ossia coloro che, prima dell’eliminazione del primo requisito della BCAA 8, erano obbligati alla destinazione del 4% della superficie a riposo e/o elementi non produttivi.

Inoltre, è stato eliminato il riferimento all’esclusione dal livello 1 dell’Ecoschema 5 di coloro che avevano assolto gli obblighi della BCAA 8 sulla base del DM 27 febbraio 2024 ai sensi del Regolamento di deroga per il 2024 alla BCAA 8 (Reg. UE 2024/587); ossia coloro che avevano utilizzato colture azotofissatrici o intercalari. Si auspica pertanto che, come indicato da Confagricoltura in più occasioni, vengano di fatto ammessi al pagamento per il livello 1 dell’Ecoschema 5 anche coloro che hanno assolto, seppur con modalità diverse, gli impegni per il rispetto del precedente primo requisito della BCAA 8 (4% dei seminativi a superfici e/o elementi non produttivi);

-          elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi: all’art. 2, comma 6 lettera b), sono apportate delle modifiche in merito a tali elementi non produttivi;

-          colture da rinnovo ai fini dell’Ecoschema 4: è rivisto, per lo più in termini di forma, l’elenco delle specie da rinnovo aggiunte a quelle previste dall’Allegato VIII del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022. 

 

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